La Grande Camera di Ricorso (GCR) presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) ha emesso una sentenza significativa, la G 1/23, che altera fondamentalmente il modo in cui lo stato della tecnica viene valutato nell'ambito del diritto brevettuale europeo. Questa decisione epocale amplia la definizione di stato della tecnica, con implicazioni di vasta portata per le imprese e le strategie di proprietà intellettuale in tutti i settori tecnici.
Ridefinizione degli standard relativi allo stato della tecnica
In precedenza, secondo la prassi dell'EPO delineata nella decisione G 1/92, un prodotto disponibile al pubblico era considerato stato della tecnica solo se poteva essere analizzato e riprodotto da una persona esperta del settore. Tale posizione escludeva talvolta prodotti complessi o dalla struttura oscura, anche se commercialmente disponibili.
La decisione G 1/23 revoca tale interpretazione. La GCR stabilisce ora che qualsiasi prodotto reso pubblicamente accessibile – tramite vendita, distribuzione o altri mezzi – è considerato stato della tecnica ai sensi dell'articolo 54(2) CBE. Inoltre, qualsiasi informazione tecnica derivabile da tale prodotto, sia attraverso proprietà misurabili sia attraverso caratteristiche osservabili, deve essere presa in considerazione nella valutazione della novità e dell'attività inventiva.
Questo cambiamento elimina il concetto di "porti sicuri segreti", nel senso che se un prodotto è venduto pubblicamente, anche con dettagli tecnici limitati o non divulgati, esso può ora contestare la novità o l'attività inventiva di un brevetto depositato successivamente. Questa reinterpretazione allinea il diritto europeo più strettamente ad alcuni aspetti della dottrina statunitense dell'"on-sale bar" ai sensi del 35 U.S.C. § 102, pur mantenendo differenze distinte, come il focus esclusivo dell'Europa sui prodotti pubblicamente accessibili e l'assenza dei periodi di grazia previsti dalla legge statunitense.
Implicazioni più ampie nei diversi settori tecnici
L'impatto della decisione G 1/23 si estende a un'ampia gamma di settori tecnici:
Alta tecnologia e scenari di "scatola nera"
In settori come quello farmaceutico o biotecnologico, dove le composizioni possono essere difficili da accertare, la G 1/23 garantisce che i prodotti immessi sul mercato possano fungere da stato della tecnica. Ad esempio, un algoritmo brevettato incorporato in un dispositivo commerciale potrebbe essere oggetto di contestazione se il comportamento del dispositivo rivela intrinsecamente l'output dell'algoritmo.
Software ed elettronica
Nello sviluppo software, un dispositivo immesso sul mercato può anticipare un'invenzione o renderla ovvia sulla base delle funzionalità rivelate. I professionisti devono ora considerare sia il codice sorgente sia i comportamenti osservabili quando valutano l'attività inventiva.
Sfruttamento degli usi anteriori nelle opposizioni e nelle controversie legali
Gli oppositori di brevetti e le parti in causa dovrebbero considerare le vendite o gli usi precedenti di prodotti quando contestano un brevetto. Anche se la composizione esatta di un prodotto è sconosciuta, qualsiasi caratteristica pubblicamente disponibile può essere utilizzata per argomentare l'invalidità. Prove come analisi di laboratorio, dichiarazioni giurate o documentazione datata relativa al prodotto saranno fondamentali per stabilire lo stato della tecnica.
Questa decisione getta inoltre ombre di dubbio sui brevetti precedentemente concessi sulla base dell'interpretazione ora respinta della G 1/92. I brevetti che si basavano su un uso anteriore considerato non abilitante potrebbero ora essere sottoposti a un esame più rigoroso.
Conclusione
La decisione G 1/23 rappresenta un cambiamento significativo nel diritto europeo della proprietà intellettuale, ampliando la portata dello stato della tecnica e introducendo nuove sfide per i depositanti di brevetti e i professionisti del settore. Sottolinea l'importanza della trasparenza nel marketing dei prodotti ed evidenzia le potenziali vulnerabilità dei brevetti già concessi rispetto alle contestazioni basate su usi anteriori.
Mentre la tecnologia avanza e i prodotti diventano sempre più complessi, rimanere aggiornati sugli sviluppi legali come la G 1/23 sarà essenziale per le aziende che navigano nel panorama in continua evoluzione dei diritti di proprietà intellettuale.